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| LA REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORIRiguarda tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori in circolazione ed i loro rimorchi; dal 1° Gennaio 2000 la periodicità di questo controllo si è allineata alla cadenza della Comunità Europea come già previsto dall'articolo 80 del Nuovo Codice della Strada. CalendarioREVISIONI ANNUALI - riguardano:
Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione a partire dall'anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione. REVISIONI PERIODICHE (quadriennale e biennale) - riguardano:
Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione periodica per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione. N. B.: Eventuale carrello appendice deve OBBLIGATORIAMENTE essere sottoposto a revisione INSIEME al veicolo al quale è abbinato (vedi anche approfondimenti). Fra i veicoli atipici, previsti dal comma 4 dell'art. 80 del Nuovo Codice della Strada, sottolineamo particolarmente quelli definiti dall'art. 60 N.C.d.S., cioè i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico. Finora non era mai stato pubblicato un decreto attuativo dell'art. 80 riguardante i veicoli atipici; dapprima non erano perciò sottoposti ad obbligo di revisione; con la Circolare del D.T.T. n. 4437/M360 del 26/11/2003, punto 10 questa situazione era stata sanata venendo sottolineato l'obbligo della revisione annuale per questi veicoli in caso di circolazione su strada (in quanto "atipici"). Finalmente, il 19 marzo 2010 é stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 65, ed é entrato in vigore il giorno successivo, l'apposito Decreto 17 dicembre 2009 ("Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica") che ne disciplina i requisiti e, fra le altre cose, ne riporta la revisione a cadenza BIENNALE; le disposizioni complementari al decreto sono fornite dalla Circolare prot. n. 19277/23.25 del 3 marzo 2010. Si sottolinea che i veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima del 1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile (vedi Allegato III al citato Decreto). Nel 2010 devono quindi essere sottoposti a revisione gli autoveicoli immatricolati per la prima volta nel 2006 entro il mese di rilascio delle Carta di Circolazione e quelli già revisionati nel 2008 entro il mese in cui è stata effettuata l'ultima revisione. Nelle seguenti immagini è esemplificato dove si può controlare la data di prima immatricolazione, rispettivamente sulla carta di circolazione vecchio modello (MC804MEC) e nuovo modello (MC820F), e la data dell'ultima revisione effettuata.
Non è consentita la circolazione dopo la scadenza della revisione, tuttavia gli autoveicoli sottoposti a revisione annuale, e solo questi, possono circolare fino alla data della prima prenotazione se questa è stata effettuata entro la scadenza.
Per l'anno 2010 resta ancora in vigore il D.M. 17/01/2003 che dispone la revisione dei rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova ai sensi degli articoli 75 o 80 del Codice della Strada. N.B.: Come stabilito dalla circolare Prot. n. 2919/M 366 del 09/10/01, in caso di carta di circolazione ritirata per omessa revisione non più è possibile effettuare la visita presso le officine private per cui la revisione dovrà essere effettuata obbligatoriamente presso gli Uffici Provinciali del D.T.T. TariffePer ogni tipo di veicolo (autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore) il costo è lo stesso, € 64,80 IVA compresa, di cui:
SanzioniIl Codice della Strada vigente prevede le seguenti multe per chi circola senza aver effettuato la revisione o senza aver presentato la domanda entro i termini previsti:
N.B.: Non è possibile revisionare in Italia, nè presso le officine private nè presso le sedi provinciali della motorizzazione, autoveicoli immatricolati in stati esteri anche se facenti parte della Comunità Europea (vedi Circolare 1688/M366 del 02/08/2001). Torna su
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