questo sito ai tuoi Preferiti
| NOVITÀ dal 17 LUGLIO 2026:CAMPAGNA DI RICHIAMO AIRBAG TAKATA: se non sostituiti, la revisione non è regolare Gli airbag di marca Takata sono stati montati su milioni di autoveicoli di decine di modelli di case automobilistiche diverse fra il 2004 e il 2019 (QUI l'elenco dei modelli interessati). In fase di revisione, l'operatore verificherà se il veicolo rientra nella campagna di richiamo e, in base alla classificazione del richiamo, ci possono essere due esiti: RICHIAMO CON PRESCRIZIONE STOP DRIVE Se il richiamo prevede il fermo cautelativo immediato del veicolo, l'esito della revisione sarà "Sospeso". Il veicolo resta fermo fino a una nuova revisione con esito positivo, successiva alla sostituzione: per ottenerla è necessario presentare la certificazione ufficiale di avvenuta sostituzione (ad esempio la fattura rilasciata dall'officina autorizzata del costruttore). È comunque consentito raggiungere il proprio domicilio e l'officina autorizzata del costruttore per l'intervento; nel giorno della nuova revisione, il veicolo può circolare solo per raggiungere il centro revisioni. RICHIAMO A RISCHIO GRAVE, SENZA STOP DRIVE In questo caso il veicolo può continuare a circolare in attesa dell'intervento, ma la normativa prevede due fasi: - fino al 30 settembre 2026, la revisione risulta positiva solo esibendo la prenotazione ufficiale dell'intervento presso un'officina autorizzata del costruttore, o una dichiarazione sostitutiva che ne attesti la prenotazione e la data prevista; - dal 1 ottobre 2026, senza sostituzione già effettuata, l'esito sarà "Ripetere" e il veicolo dovrà essere sottoposto a nuova revisione entro 30 giorni, periodo durante il quale non può circolare. Anche in questo caso, per riottenere l'esito positivo dopo la sostituzione è necessario presentare la certificazione ufficiale rilasciata dalla rete del costruttore. In entrambi i casi di esito negativo, sul certificato di revisione viene riportata un'annotazione specifica relativa al richiamo non ancora sanato. Sul sito del Ministero dei Trasporti è possibile verificare, tramite il numero di telaio, se il proprio veicolo è interessato dalla campagna di richiamo. LA REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORIRiguarda tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori in circolazione ed i loro rimorchi; dal 1 Gennaio 2000 la periodicità di questo controllo si è allineata alla cadenza della Comunità Europea come già previsto dall'articolo 80 del Nuovo Codice della Strada. CalendarioREVISIONI ANNUALI - riguardano:
Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione a partire dall'anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui stata effettuata l'ultima revisione. REVISIONI PERIODICHE (quadriennale e biennale) - riguardano:
Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione periodica per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui stata effettuata l'ultima revisione. N. B.: Eventuale carrello appendice deve OBBLIGATORIAMENTE essere sottoposto a revisione INSIEME al veicolo al quale abbinato (vedi anche approfondimenti). Fra i veicoli atipici, previsti dal comma 4 dell'art. 80 del Nuovo Codice della Strada, sottolineamo particolarmente quelli definiti dall'art. 60 N.C.d.S., cio i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico. Finora non era mai stato pubblicato un decreto attuativo dell'art. 80 riguardante i veicoli atipici; dapprima non erano perci sottoposti ad obbligo di revisione; con la Circolare del D.T.T. n. 4437/M360 del 26/11/2003, punto 10 questa situazione era stata sanata venendo sottolineato l'obbligo della revisione annuale per questi veicoli in caso di circolazione su strada (in quanto "atipici"). Finalmente, il 19 marzo 2010 stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 65, ed entrato in vigore il giorno successivo, l'apposito Decreto 17 dicembre 2009 ("Disciplina e procedure per l iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonch per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica") che ne disciplina i requisiti e, fra le altre cose, ne riporta la revisione a cadenza BIENNALE; le disposizioni complementari al decreto sono fornite dalla Circolare prot. n. 19277/23.25 del 3 marzo 2010. >> Si sottolinea che le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima del 1 gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile (vedi Allegato III al citato Decreto). << MACCHINE AGRICOLE - La revisione riguarder le macchine provviste di targa quindi trattrici, mietitrebbiatrici, trattrici con pianale di carico e rimorchi immatricolate sia prima, sia dopo il 2009.
Risulta comunque ancora mancante la normativa tecnica di dettaglio per l'effettuazione delle revisioni, per cui ancora incerto che possano essere rispettate le nuove scadenze introdotte. Nelle seguenti immagini esemplificato dove si pu controlare la data di prima immatricolazione, rispettivamente sulla carta di circolazione vecchio modello (MC804MEC) e nuovo modello (MC820F), e la data dell'ultima revisione effettuata.
Non consentita la circolazione dopo la scadenza della revisione, tuttavia gli autoveicoli sottoposti a revisione annuale, e solo questi, possono circolare fino alla data della prima prenotazione se questa stata effettuata entro la scadenza. N.B.: Non possibile revisionare in Italia, n presso le officine private n presso le sedi provinciali della motorizzazione, autoveicoli immatricolati in stati esteri anche se facenti parte della Comunit Europea (vedi Circolare 1688/M366 del 02/08/2001). Tariffe dal 1 novembre 2021Per ogni tipo di veicolo (autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore) il costo lo stesso, € 79,02 IVA 22% compresa, di cui:
Attenzione: nella Legge di Bilancio pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020 era previsto che il Ministero dei Trasporti aumentasse entro il 31 gennaio 2021 di 9,95 + IVA il costo della revisione.
SanzioniAggiornamento: gennaio 2021 con validità estesa fino al 31 dicembre 2026 per effetto del Decreto cd. "Milleproroghe" Il Codice della Strada vigente prevede le seguenti sanzioni (aggiornate biennalmente, vedi Decreto del Ministero della Giustizia 31 dicembre 2020 per chi circola senza aver effettuato la revisione o senza aver presentato la domanda entro i termini previsti:
Il comma 14 dell'articolo 80 stato modificato con la legge 29 luglio 2010 n.120, che ha eliminato la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione. >> Ulteriori sanzioni riguardanti i ciclomotori. Torna su
Ricerca personalizzata
|
| E' vietata, se non espressamente autorizzata, la riproduzione, anche parziale, di tutti i contenuti Copyright 2000-2026 Elena Bartolini - Note legali e Privacy |